STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE
PREMESSA
Il presente Statuto trova la sua origine ed è redatto in conformità a quanto previsto dal Codice di diritto canonico n° 536.
COSTITUZIONE
Art. 1
E’ costituito nella parrocchia di San Biagio di Casalecchio di Reno il Consiglio Pastorale Parrocchiale (da qui in avanti C.P.P.), quale strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale.
NATURA
Art. 2
Il C.P.P.. vuole essere strumento di discernimento dei segni dello Spirito Santo per capire sempre meglio le urgenze pastorali presenti nel territorio in ordine all’evangelizzazione, alla santificazione e alla testimonianza della carità della comunità e dei singoli battezzati.
COMPITI
Art. 3
Il C.P.P. ha il compito di promuovere l’attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le iniziative in comunione con la Diocesi.
In particolare esso ha il compito di:
1. promuovere rapporti di comunione e di solidarietà tra i fedeli della parrocchia, favorire tra di loro la conoscenza delle attività della parrocchia e suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione;
2. riflettere sulla situazione della parrocchia e di tutta la popolazione del territorio, individuare le esigenze umane e religiose della popolazione e proporre interventi pastorali opportuni;
3. elaborare il programma pastorale parrocchiale alla luce di quello diocesano;
4. coordinare l’azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia;
5. promuovere rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio;
6. nell’ambito dell’annuncio:
- promuovere la catechesi di iniziazione cristiana, dei giovani, delle famiglie e degli adulti, e la formazione dei catechisti/educatori;
- curare l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio e suggerire iniziative di evangelizzazione;
- adoperarsi per suscitare sensibilità e collaborazione missionaria;
- promuovere e costituire (con la partecipazione anche di altre persone non facenti parte del CPP) una “commissione evangelizzazione” che prepari il lavoro del CPP e dia impulso, coordini e verifichi le varie iniziative nell’ambito dell’annuncio.
- costituire inoltre, con la partecipazione anche di alcune coppie esterne al CPP, una “commissione famiglie” perché curi gli aspetti più propri e specifici della Pastorale familiare e, in merito, prepari il lavoro del CPP
7. nell’ambito della Liturgia:
- promuovere la partecipazione orante, consapevole e attiva alla vita liturgica della comunità, la valorizzazione della Domenica e dell’Anno liturgico e l’educazione alla preghiera di tutti i battezzati;
- promuovere e costituire (con la partecipazione anche di altre persone non facenti parte del CPP) una “commissione liturgia” col compito di preparare il lavoro del CPP e dare impulso, coordinare e verificare le varie iniziative nell’ambito liturgico e della preghiera.
8. nell’ambito della testimonianza della carità:
- promuovere iniziative di formazione all’attenzione alle situazioni di fragilità e opere di carità materiale e spirituale, in collaborazione con le parrocchie vicine e con la Caritas diocesana;
- sostenere e verificare iniziative caritative già in atto
- adoperarsi per suscitare sensibilità e collaborazione alle iniziative missionarie diocesane;
- promuovere e costituire (con la partecipazione anche di altre persone non facenti parte del CPP) una “commissione carità” (Caritas parrocchiale) col compito di preparare il lavoro del CPP e dare impulso, coordinare e verificare le varie iniziative nel campo caritativo e missionario.
9. nell’ambito dell’oratorio:
- dare impulso alle attività dell’oratorio parrocchiale per le varie fasce di età;
- far sì che l’oratorio sia espressione e luogo privilegiato di vita comune, uno spazio e un tempo di incontro e formazione, un “ponte” tra la chiesa e la strada.
- promuovere e costituire (con la partecipazione anche di altre persone non facenti parte del CPP) una “commissione oratorio” (“Consiglio di Oratorio”) che promuova e coordini le varie attività sportive, culturali, ricreative e formative in sintonia con il CPP.
COMPOSIZIONE
Art. 4
Il C.P.P., presieduto dal Parroco, sarà composto da parrocchiani di età superiore ai 16 anni, che abitino nel territorio parrocchiale o frequentino regolarmente la comunità e dei quali siano note la fede e la comunione con la Chiesa.
Perché sia rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, il CPP è composto da:
- membri di diritto (Parroco, sacerdoti/religiosi che collaborano alla vita della comunità e ministri istituiti),
- 12 eletti dalla Assemblea Eucaristica.
- 4 nominati dal Parroco in ragione di servizi o settori pastorali non sufficientemente rappresentati
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
Art. 5
L’elezione del CPP viene fatta secondo le seguenti modalità:
1. Tre mesi prima della sua naturale scadenza, viene eletta una Commissione elettorale poi il Parroco, in qualità di Presidente, scioglie il CPP e indice nuove elezioni;
2. La Commissione elettorale, fissa la data delle elezioni, raccoglie e predispone una lista di candidati che abbiano i requisiti di cui all’art. 4, in numero, ove possibile, almeno doppio rispetto ai consiglieri da eleggere, tenuto conto che:
- non possono essere messi in lista i parrocchiani che svolgono incarichi dirigenziali in partiti o sindacati;
- prima di essere messi in lista, i candidati, devono essere edotti circa i compiti del CPP e devono esprimere la loro disponibilità ad essere eletti e a collaborare nell’attività pastorale
- è bene che la lista sia il più possibile rappresentativa della realtà parrocchiale.
3. I parrocchiani scelgono i consiglieri del CPP tra i candidati della lista proposta dalla Commissione elettorale.
4. L’elezione avverrà attraverso votazione a scrutinio segreto, da tenersi in una domenica idonea a favorire la massima partecipazione.
5. Hanno diritto di voto i parrocchiani che abbiano compiuto, al giorno delle elezioni il sedicesimo anno di età e che abitino nel territorio parrocchiale o frequentino regolarmente questa comunità parrocchiale.
6. Lo spoglio dei voti viene fatto immediatamente dopo l’ultima votazione.
PRESIDENZA
Art. 6
Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il Parroco che sarà assistito da un segretario e da un moderatore.
- Il Segretario prepara le sedute e ne redige i verbali, invia le convocazioni e le comunicazioni, è responsabile della documentazione e dell’archivio, cura le notificazioni del lavoro svolto alla comunità.
- Il moderatore ha il compito di guidare le riunioni del CPP.
RIUNIONI
Art. 7
Il C.P.P. si riunisce, nei limiti del possibile, ogni 2/3 mesi.
Può essere convocato in sessione straordinaria ogni qualvolta il Parroco lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri.
La convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati almeno cinque giorni prima della sessione.
Le sedute sono valide se almeno la metà più uno dei Consiglieri è presente, non sono ammesse deleghe.
Per argomenti specifici, alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.
Oggetto della trattazione sono, di norma, solo gli argomenti previsti nell’Ordine del giorno su cui ogni consigliere è tenuto ad esprimere il suo parere con senso di responsabilità ed ecclesialità.
E’ auspicabile che la trattazione e la discussione, attraverso un dialogo franco e rispettoso, orientato alla più ampia condivisione.
Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su quesiti attinenti l’argomento formulato dal relatore. La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.
Proprio per il fatto che il Consiglio è un organo consultivo, il Parroco e gli organismi parrocchiali sono tenuti a chiederne il parere circa le questioni più importanti e non possono discostarsene senza darne motivazione.
In particolare il CPP si preoccuperà di favorire una condivisione d’intenti con il Consiglio per gli Affari Economici (CPAE), che è tenuto a presentare annualmente il bilancio della Parrocchia, in modo da sviluppare un’adeguata riflessione sugli aspetti pastorali delle scelte economiche della Parrocchia.
La comunità parrocchiale deve essere informata sulle attività e le scelte operate dal Consiglio.
Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da inviare il prima possibile ai membri del CPP per eventuali correzioni e precisazioni; esso verrà letto all’inizio della riunione successiva ed approvato per alzata di mano. I verbali saranno poi raccolti in apposito registro e conservati nell’archivio parrocchiale, consultabile dal Parroco e da ogni membro del CPP.
È doveroso informare ogni volta la comunità parrocchiale dei lavori e degli orientamenti del Consiglio Pastorale.
Si auspica la convocazione di un’assemblea parrocchiale almeno una volta all’anno, per informare la comunità, individuarne meglio i problemi e raccoglierne istanze.
COMMISSIONI DI LAVORO
Art. 8
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il CPP, oltre alle commissioni previste nell’articolo 3, può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l’attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre successivamente al parere del CPP e all’approvazione del parroco.
DURATA DEL C.P.P.
Art. 9
Il CPP resta in carica tre anni. Quando la parrocchia è vacante il consiglio decade automaticamente.
E’ facoltà dell’Amministratore o del nuovo parroco prorogare la durata del consiglio fino all’ingresso del nuovo parroco (se lo decide l’amministratore) o fino alla scadenza naturale (se lo decide il nuovo parroco).
Art. 10
Il consigliere che, senza giustificato motivo, risulta assente per tre volte consecutive dalle riunioni del CPP, è ritenuto dimissionario. Esso viene sostituito dal candidato non eletto che ha ottenuto il più alto numero di preferenze.
Art. 11
Il Parroco ha la facoltà di sciogliere il CPP per gravi motivi oggettivi, ove ne constati la perdurante ed insanabile incapacità di funzionamento secondo i principi e gli auspici del presente regolamento.
VALIDITÀ E MODIFICA DELLO STATUTO
Art.12
Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta scritta, qualora ne facciano richiesta il Parroco o un terzo dei membri del Consiglio Pastorale o la maggioranza dell’assemblea parrocchiale.
Fatto, letto, approvato
Biagio di Casalecchio di Reno, 7/3/2016