STATUTO CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

ART. l – NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia di S. Biagio (qui di seguito denominato C.P.A.E.), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

ART. 2- FINI

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il Parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della Parrocchia, per l’esercizio del culto e lo svolgimento delle varie attività pastorali e il sostentamento del clero addetto alla Parrocchia;

b) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività, e individuando i relativi mezzi di copertura;

c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;

d) verificare, periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio, e procedere alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione al compimento di tali atti, presentato all’Ordinario Diocesano a norma delle leggi canoniche;

f) esprimere il parere sulle attività e operazioni che, pur non costituendo formalmente atti di straordinaria amministrazione, comportano ugualmente notevoli movimenti di denaro, come l’organizzazione delle Feste tradizionali o straordinarie (Decennali Eucaristiche);

g) vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;

h) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Arcivescovile (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli Uffici parrocchiali.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente e da almeno altri cinque fedeli nominati dal Parroco, sentito il Consjglio Pastorale Parrocchiale o, in sua mancanza, il parere di persone mature e prudenti.

I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Arcivescovile, per la conferma da parte dell’Ordinario Diocesano.

I Consiglieri durano in carica 5 anni, e possono essere riconfermati.

Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, accertati dall’Ordinario Diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia, il C.P.A.E. decade. È tuttavia facoltà del nuovo Parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA’

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

ART. 5 – PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

  • la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
  • la fissazione dell’ordine del giorno;
  • la presidenza delle riunioni;
  • il coordinamento fra il C.P.A.E. e il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
  • la nomina del Segretario fra i membri del Consiglio.

ART. 6 – POTERI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità del can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà abitualmente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.

Pertanto nelle riunioni del Consiglio i Consiglieri dovranno essere messi al corrente dell’andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare della Parrocchia.

Resta, ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno due Consiglieri.

Alle riunioni del C.P.A;E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare, e anche di chiedere che copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell’Ordinario Diocesano.

ART. 8 – VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro 30 giorni a nominarne i sostituti, con la procedura di cui al primo comma dell’art. 3.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.

ART. 9 – ESERCIZIO

I’esercizio finanziario della Parrocchia va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all’Ordinario Diocesano.

Il Consiglio dovrà essere informato delle osservazioni al bilancio fatte dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a d. orma del can. 1287, § l.

ART. 10 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul bilancio consuntivo annuale; e informa la comunità parrocchiale sull’utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287, § 2), indicando anche opportune iniziative per il reperimento e l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale.

ART. 11 – VALIDITA DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario e debbono essere approvati nella seduta successiva.

ART. 12 – RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico.